Identificazione Diretta IVA – Art. 35-ter

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Identificazione Diretta IVA – Art. 35-ter

Le società UE possono ottenere una partita IVA italiana direttamente ex art. 35-ter, senza rappresentante fiscale.

Cos’è l’Identificazione Diretta IVA in Italia

L’Identificazione Diretta IVA, ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR 633/1972, consente alle imprese stabilite nell’Unione Europea di ottenere una partita IVA italiana senza nominare un rappresentante fiscale.

La procedura agevola gli scambi intracomunitari e permette alle società UE di adempiere agli obblighi IVA direttamente con l’Agenzia delle Entrate.

Chi Può Utilizzarla

L’Identificazione Diretta IVA è riservata alle imprese stabilite in un altro Stato membro UE. Non è disponibile per le società extra-UE, che devono invece nominare un rappresentante fiscale.

Soggetti ammessi:

  • Società UE che vendono beni o servizi in Italia
  • Operatori e-commerce UE che spediscono a consumatori italiani
  • Imprese UE che partecipano a fiere o svolgono attività temporanee in Italia
  • Società UE che importano beni in Italia per la distribuzione locale

Quando È Richiesta

L’Identificazione Diretta IVA può essere richiesta se:

  • Si effettuano cessioni o acquisti intracomunitari con l’Italia
  • Si importano beni in Italia per la rivendita
  • Si vendono a privati italiani tramite vendite a distanza
  • Si stoccano beni in magazzini italiani (es. Amazon FBA, centri logistici)
  • Si erogano determinati servizi B2C o B2B soggetti a IVA italiana

Riferimenti Normativi: Articolo 35-ter

L’art. 35-ter disciplina la registrazione IVA diretta delle società UE in Italia. Consente di:

  • Ottenere una partita IVA italiana
  • Presentare le dichiarazioni IVA e adempiere agli obblighi di compliance direttamente
  • Evitare la nomina del rappresentante fiscale, riducendo costi e formalità

La procedura assicura la parità di trattamento tra imprese UE, mantenendo la piena trasparenza fiscale verso l’Amministrazione finanziaria italiana.

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